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Meno welfare nel Milleproroghe
Al taglio di ben due miliardi di euro ai fondi destinati al sociale definito dalla Legge di Stabilità (1), è stato associato nel decreto Milleproroghe, convertito in legge lo scorso 26 febbraio (L. 10/2011) (2), un emendamento che, andando a ridefinire il sistema di attribuzione della social card, di fatto opera una "rivoluzione culturale" nella gestione stessa del welfare. Si tratta di un ulteriore passaggio nel processo di sostanziale "smantellamento" delle politiche sociali, che assume a riferimento il modello della cosiddetta Big Society di Cameron (per un'illustrazione dettagliata di quest'ultimo, Cfr. Rapporto Nef, 2010) (3).
Ciò verso cui il governo tende è un welfare sempre più leggero, nel quale lo Stato si ritira lasciando così spazio, secondo questa retorica, alla "società". Sulla scorta di tale paradigma, una misura già di dubbia efficacia, come si è dimostrata la carta acquisti, viene affidata alla gestione di "enti caritativi", a cui spetta l'individuazione dei soggetti in "condizione di bisogno". In questo caso, la leggerezza appare quanto mai insostenibile.
L'entità e le modalità con cui sono stati operati i tagli alla spesa nel corso dell'ultimo anno negano infatti ogni futuro alle politiche sociali. Sono interventi drammatici in un paese già caratterizzato da un welfare assai debole, territorialmente diseguale e carente dal punto di vista delle politiche essenziali, dove senza un ripensamento delle strategie d'intervento, il rischio reale è che l'attuale fase di difficoltà economica si riversi sul tessuto sociale, riducendone ulteriormente la coesione e aumentandone le diseguaglianze interne.
Social card: cosa e come cambia
La legge 10/11, all'articolo 2 (commi da 46 a 48), cui si accennava precedentemente, prevede che la carta acquisti, più conosciuta come social card, sia sì rifinanziata, ma gestita, in fase sperimentale, da "enti caritativi". Il comma 46 esplicita che: "Al fine di acquisire i necessari elementi di valutazione per la successiva proroga del programma "carta acquisti", di cui al comma 32 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché per favorire la diffusione della carta acquisti tra le fasce di popolazione in condizione di maggiore bisogno, è avviata una sperimentazione in favore degli enti caritativi operanti nei comuni con più di 250.000 abitanti".
La sperimentazione durerà dodici mesi e riguarderà esclusivamente 10 comuni con una popolazione superiore a 250mila abitanti, secondo lo schema delle aree metropolitane. Ad essere coinvolte saranno quindi le città di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli, Palermo o Catania (4).
La nuova carta non sostituisce la precedente, introdotta dalla finanziaria del 2008, ma è un suo integrativo. Nel biennio 2008-2010, la carta, finalizzata alla spesa alimentare e al pagamento delle bollette, è stata caricata dallo Stato con un importo pari a 40 euro al mese ed è stata destinata ad anziani over 65 e a famiglie con figli al di sotto di tre anni, in forte disagio economico.
Rispetto a questo scenario, quali sono le novità introdotte dalla sperimentazione 2011 prevista dal Milleproroghe? Sono essenzialmente due: da un lato, le procedure di assegnazione, con il ruolo attribuito agli "enti caritativi"; dall'altro, i potenziali fruitori, "le fasce di popolazione in condizione di maggior bisogno". La norma, infatti, "identifica come beneficiario non già il destinatario ultimo della carta, ma l'associazione che si impegna a distribuirla" (Cfr. Relazione tecnica allegata al provvedimento). Ciò significa che non vi sarà più una relazione diretta tra Stato e cittadino, ma il rapporto è spostato sull'intermediazione di organizzazioni di terzo settore, sui quali confluiranno i fondi previsti e a cui spetta l'attività di gestione dello strumento. A loro quindi il compito di decidere a chi assegnare la social card, nonché di operare per l'attivazione di progetti individuali di presa in carico per il superamento della condizione di povertà. Di contro, i Comuni sono chiamati a individuare gli "enti caritativi" attivi al proprio interno e a coinvolgerli in questa prima fase sperimentale.
Due i sistemi di accreditamento per gli enti, uno nazionale, destinato alle associazioni più grandi, e uno comunale, riservato alle piccole realtà locali. Il Ministero conta di poter concludere la fase della selezione degli enti in tempi brevi, dopo l'emanazione del decreto attuativo del ministro del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - che dovrà avvenire dopo 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, dunque a fine marzo. Sarà questo a stabilire le modalità di selezione degli enti caritativi destinatari; le caratteristiche delle persone bisognose; le modalità di rendicontazione dell'utilizzo delle carte e le caratteristiche dei progetti individuali di presa in carico da parte dell'ente caritativo per il superamento della condizione di bisogno; le modalità di adesione dei comuni (5).
La sperimentazione, per una durata di 12 mesi dall'assegnazione della carta acquisti agli enti selezionati, attinge al previsto Fondo speciale per il soddisfacimento delle esigenze di natura alimentare e anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti nel limite massimo di 50 milioni di euro. Sebbene occorra aspettare per avere un quadro chiaro delle caratteristiche dei soggetti a cui è indirizzata, nelle intenzioni la nuova carta punta a raggiungere quanti versano in condizioni di povertà estrema, a partire dalle persone senza fissa dimora.
Oggi come nel biennio precedente, tuttavia, la carta acquisti è riservata a gruppi ristretti: over 65 e bambini da 0 a tre anni. Una distinzione anagrafica che però non ha un corrispettivo nell'articolazione della povertà assoluta: le famiglie che versano in tale condizione sono il 5,1% del totale, circa 1.237.000 nuclei, tra i quali molti quelli che al momento non beneficiano della carta perché con figli al di sopra dei 3 anni.
Inoltre, è riservata ai soli italiani, tagliando fuori del tutto gli stranieri, anche qualora siano residenti nel nostro paese. Così facendo, non si tiene in nessuna considerazione quanto fotografato dall'ultimo Rapporto sulle politiche contro la povertà e l'esclusione sociale (2010) che ben evidenzia la portata avuta dalla crisi sulle vite di questi lavoratori, che assai duramente pagano i contraccolpi della crisi economica-finanziaria degli ultimi anni. Allo stesso modo, la misura non tiene conto dei giovani con un lavoro instabile e senza figli con meno di tre anni. Quanto delineato restituisce il quadro sul piano descrittivo.
Sul piano analitico non si possono non evidenziare almeno tre nodi critici. Anzitutto, la nozione di «ente caritativo», giuridicamente inesistente, crea una certa ambiguità. Sebbene il Ministero del lavoro, a cui è affidata l'attuazione dell'intervento di contrasto alla povertà deciso dal governo e della stessa social card, assicura un'interpretazione non restrittiva tesa a includere gli enti attivi nel contrasto alla povertà alimentare ed estrema, con l'apertura a diverse forme giuridiche, dalle associazioni alle organizzazioni di volontariato, l'alone di incertezza permane. In secondo luogo, è altrettanto ambiguo il ruolo attribuito ai Comuni: da una parte riconosciuti come soggetti attivi nella gestione della social card, dall'altra di fatto relegati ad un ruolo di mero censimento degli enti.
È in questo punto che risiede la nota più dolente dell'impalcatura delineata dalla norma. Di fatto così facendo si fa un balzo indietro rispetto a quanto sancito dalla legge 328/2000 in materia di servizi sociali territoriali. È ai Comuni, titolari delle funzioni amministrative e dei servizi sociali sul territorio, che spetta – magari anche in collaborazione con il mondo del terzo settore – la funzione di indirizzo e di programmazione degli interventi sociali nel territorio, e non ad altri soggetti. Infine, un intervento puntuale e una tantum, per giunta limitato a poche realtà – certamente problematiche dato l'addensamento di sacche diffuse di disagio nei contesti metropolitani, ma non per questo i soli poli di attrazione di fasce di popolazione in condizioni di bisogno – risulta poco efficace rispetto al perseguimento dello scopo e rilancia, ancora una volta, l'esigenza di un programma organico e nazionale di lotta alla povertà.
NOTE
1) Per un approfondimento si rinvia all'articolo a cura di R. Basile, Tagli al welfare: c'è un futuro per le politiche sociali?, pubblicato sul sito web della Rivista delle politiche sociali.
2) La legge 10/2011 di conversione del Decreto-Legge 29/12/2010, n. 225, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie", è stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 53 alla G.U. n. 47 del 26/02/2011.
3) È possibile effettuare il download del rapporto a cura di Nef, Cutting it: The 'Big Society' and the new austerity, 4 novembre 2010, al seguente indirizzo web: http://www.neweconomics.org/sites/neweconomics.org/files/Cutting_it.pdf
4) Cfr. Melis V., Le novità del Milleproroghe. Una social card al terzo settore, Il Sole 24Ore, 18 febbraio 2011.
5) Cfr. Legge 10/2011, art. 2, comma 47: Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite: a) le modalità di selezione degli enti caritativi destinatari delle carte acquisti e i criteri di attribuzione di quote del totale di carte disponibili per la sperimentazione, avuto riguardo alla natura no profit degli enti e alle loro finalità statutarie, alla diffusione dei servizi e delle strutture gestiti per il soddisfacimento delle esigenze alimentari delle persone in condizione di bisogno, al numero medio di persone che fanno riferimento ai servizi e alle strutture, al numero di giornate in cui il servizio è prestato; b) le caratteristiche delle persone in condizione di bisogno alle quali gli enti caritativi si impegnano a rilasciare le carte acquisti di cui sono titolari per il successivo utilizzo, tenuto conto dell'indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109; c) le modalità di rendicontazione sull'utilizzo delle carte acquisti e le caratteristiche dei progetti individuali di presa in carico da parte dell'ente caritativo per il superamento della condizione di povertà, emarginazione ed esclusione sociale della persona in condizione di bisogno; d) le modalità di adesione dei comuni sul cui territorio è attivata la sperimentazione, finalizzata all'identificazione degli enti caritativi operanti nel proprio ambito territoriale, all'integrazione con gli interventi di cui il comune è titolare, all'eventuale incremento del beneficio connesso alla carta acquisti mediante versamenti al Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, allo scambio di informazioni sui beneficiari degli interventi di contrasto alla povertà.