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Un fisco all'insegna dell'equità

27/11/2015

Il sistema fiscale disegnato dal governo è iniquo e strizza l'occhio agli evasori. Ricchi e poveri continuano a pagare le stesse aliquote, senza alcun tentativo di realizzare la progressività fiscale

Anche quest’anno nella manovra di bilancio il fisco la fa da padrone. La parte preponderante della manovra è, infatti, costituita da quattro interventi di natura fiscale.

Innanzitutto, la neutralizzazione della clausola di salvaguardia che avrebbe comportato l’aumento dell’Iva e delle accise a livelli difficilmente sostenibili, per la quale il Ddl di Stabilità 2016 stanzia risorse per 16,8 miliardi di euro nel 2016 e ulteriori 11,1 e 9,4 miliardi nel 2017 e 2018 (comunque insufficienti a eliminare definitivamente il problema); in secondo luogo l’abolizione di Tasi sulla prima casa, Imu imbullonati e Imu agricola, con una spesa di circa 4,7 miliardi nel 2016; ancora, la proroga, sia pure in misura ridotta rispetto al 2015, della decontribuzione sui nuovi assunti (800 milioni di spesa nel 2016, il doppio l’anno successivo); infine, la riduzione di tre punti dell’Ires sulle imprese, per una spesa di 3,5 miliardi nel 2016 (condizionata alla concessione di ulteriori margini di flessibilità da parte della Unione Europea, in mancanza dei quali la misura partirà dal 2017).

Altri interventi, di minore, ma non trascurabile, entità riguardano la possibilità di applicare una maggiorazione del 40% sugli ammortamenti (600 milioni di spesa nel 2016, 1 miliardo nel 2017), l’introduzione di un regime di tassazione separata sui premi di produttività (400 milioni di minori entrate nel 2016, poi 600 milioni), l’estensione del regime dei minimi per gli autonomi, fino all’abolizione dell’Irap in agricoltura.

La preoccupazione generata da tali misure è forte. Innanzitutto, perché il finanziamento delle predette misure avviene utilizzando tutti i margini che le regole europee possono concedere e, ciononostante, non si sono potute evitare clausole di salvaguardia su Iva e accise, che, anche dopo la manovra, valgono 2 miliardi di euro per il 2016, 15,1 miliardi per il 2017 e 19,6 miliardi per il 2018. In secondo luogo, perché, lungi dal semplificare e ricondurre a unità il sistema, si procede ancora con l’introduzione di regimi speciali e forme di tassazione separata, senza attenzione alla ricostruzione della capacità contributiva complessiva dell’individuo e al principio di progressività. Infine, perché altamente opinabile e rischiosa è la scelta di focalizzare tutti gli sforzi su queste riduzioni fiscali.

In effetti, come anche molti degli economisti più ortodossi hanno cercato di spiegare al Governo, in questo momento sarebbe più utile ridurre le imposte sul lavoro, su cui continua a scaricarsi una parte preponderante dell’onere fiscale, piuttosto che sulla proprietà. Inoltre, proprio l’esperienza degli ultimi anni ha evidenziato la correttezza delle conclusioni dei modelli di base macroeconomici, secondo cui i moltiplicatori della spesa pubblica sono superiori a quelli fiscali e i tanto decantati “effetti non keynesiani” del consolidamento fiscale (ovvero la possibilità che una stretta fiscale provochi un aumento della crescita economica) sono utili al più solo per conquistare una cattedra universitaria. Infine, perché appare palese, nei confronti delle imprese, il tentativo di incentivare crescita, occupazione e investimenti puntando solo sul basso costo del lavoro e sulla riduzione delle aliquote, senza definire una vera politica industriale.

Rimane poi il fatto che tutti gli interventi fiscali si muovono su un piano che si fa fatica a ricondurre al dettato costituzionale (articolo 53) che afferma che “tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva” e che “il sistema tributario è informato a criteri di progressività”. Continuano a dominare, come detto, forme di imposizione separata e proporzionale, in luogo di un’unica forma comprensiva di tutte le fonti di reddito e progressiva.

Lo stesso vale per il patrimonio, cosicché ricchi e poveri continuano a pagare le stesse aliquote, senza alcun tentativo di realizzare la progressività e realizzare una valutazione complessiva della capacità contributiva, né in termini di reddito né di ricchezza. Anche la tassazione dei consumi, sulla quale si è scaricata, anche su indicazione comunitaria, buona parta dell’aumento dell’imposizione fiscale negli ultimi anni, e che è stata fatta oggetto delle clausole di salvaguardia previste in bilancio, va bene al più per incamerare risorse, ma trascura completamente il dettato costituzionale, essendo regressiva e penalizzando i ceti più poveri.

Sembra poi assente qualunque azione decisa volta al contrasto dell’elusione e della competizione fiscale al ribasso fra paesi (anzi, da molte parti si sostiene che il Ddl di Stabilità strizzi più di un occhiolino agli evasori, ad esempio attraverso la liberalizzazione dell’uso del contante), come pure è assente un qualunque ripensamento dell’anomalia costituita dalla sostanziale assenza in Italia – salvo che per i patrimoni di grande dimensione, che riescono comunque generalmente a eludere l’imposizione – della tassa di successione.

Anche una misura apparentemente redistributiva, come l’aumento, a partire dal 2017, della detrazione per redditi da pensione, sembra una provocazione, se si considera che la spesa prevista, pari a 147 e 190 milioni nel 2017 e 2018 rispettivamente, sarebbe di gran lunga inferiore ai risparmi che deriverebbero dall’ennesimo intervento sulla deindicizzazione degli stessi trattamenti pensionistici (da cui conseguirebbero risparmi per 335 milioni nel 2017 e 747 milioni nel 2018).

I principi delle proposte di Sbilanciamoci!

Le direzioni verso cui sta evolvendo il sistema fiscale appaiono inique, andando a pesare soprattutto sul lavoro e sui ceti medi e bassi e incidendo solo marginalmente sugli ultimi decili della distribuzione di reddito e ricchezza, in Italia particolarmente sperequata anche nel confronto internazionale. La giustizia fiscale andrebbe invece perseguita a partire dal dettato costituzionale, ovvero dai principi di capacità contributiva e progressività da essa esplicitamente indicati. In tal senso è necessario muoversi in almeno quattro direzioni:

  • ricostruire la capacità contributiva complessiva dei soggetti, invertendo il processo di erosione della base imponibile Irpef e rivalutando il principio del comprehensive income (reddito entrata), ovvero reintroducendo progressivamente tutte le fonti di reddito attualmente escluse dall’imposizione personale, peraltro in un contesto nel quale ormai l’amministrazione fiscale dispone di tutte le informazioni necessarie, a cominciare dagli affitti e dalle rendite finanziarie;
  • ridare progressività alla struttura delle aliquote dell’imposta sul reddito, appiattite nei decenni scorsi favorendo doppiamente i redditi alti, sia attraverso l’introduzione dei regimi di tassazione separata, sia mediante la riduzione delle aliquote marginali;
  • affiancare alle imposte sul reddito imposte non proporzionali, bensì progressive, sulla ricchezza, che ricostruiscano il patrimonio complessivo dei singoli contribuenti; in tale contesto, reintrodurre una tassazione effettiva su successioni e donazioni;
  • contrastare efficacemente non solo l’evasione, ma anche l’elusione fiscale e la speculazione finanziaria, anche facendosi carico del rilancio di iniziative internazionali volte a combattere la competizione fiscale al ribasso. In tal senso, l’azione di contrasto all’elusione, coordinata a livello europeo, dovrebbe recuperare come base imponibile fiscale anche quelle attività che attualmente sono riuscite a sfuggire a qualunque imposizione a causa dell’immaterialità del prodotto e dell’indeterminatezza della localizzazione geografica della prestazione (servizi forniti attraverso la rete): anche a livello di tassazione d’impresa, è ormai possibile, se vi fosse reale volontà, il perseguimento in tempi brevi di una riduzione delle aliquote finanziata operando una redistribuzione del carico fiscale a spese delle imprese che eludono o evadono.

    Complessivamente, le proposte di Sbilanciamoci! in ambito fiscale per il 2016, coerenti con le direttrici di cui sopra, operano secondo il seguente schema:

  • il prelievo fiscale non viene ridotto perché serve a finanziare i servizi pubblici, che versano in condizioni gravissime; i risparmi originati dall’efficientamento della spesa devono essere reinvestiti per migliorare ed espandere i servizi pubblici;
  • va operata una grande redistribuzione del prelievo, a parità di gettito, mediante una triplice redistribuzione dell’imposizione: dai poveri ai ricchi, dai redditi da lavoro e di impresa a patrimoni e rendita, da chi continua a fare il proprio dovere fiscale a chi finora ha pagato poco o nulla, siano essi individui, famiglie o imprese.

 

In un contesto in cui la politica fiscale si è mossa in direzioni molto lontane dal dettato costituzionale, il perseguimento dei principi sopra enunciati richiederebbe l’emergere di condizioni per una significativa e complessiva inversione dell’attuale status quo. Laddove tutti i comparti di tassazione sopra richiamati presentano rilevanti criticità, di seguito si illustrano tre interventi esemplificativi, il primo riguardante l’imposta personale sul reddito, il secondo l’imposta patrimoniale, il terzo l’imposta sulle società. Coerentemente con la logica redistributiva sopra illustrata, si ipotizza di utilizzare la maggior parte del saldo positivo generato dai tre interventi (8 miliardi di euro) per due interventi di riduzione fiscale (riduzione dell’aliquota Iva e aumento delle detrazioni Irpef), per una spesa complessiva di 6,5 miliardi di euro, mentre la rimanente parte andrebbe a finanziare interventi di spesa. Inoltre, rispetto al Ddl di Stabilità, verrebbero meno interventi per 10,2 miliardi di euro nel 2016, risorse che potrebbero ben più utilmente essere utilizzate in altri ambiti.

Scarica qui il Rapporto completo

 

 

 

 

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ARTICOLO 53 DELLA COSTITUZIONE.RENDIAMO LA PAROLA AI VERI COSTITUZIONALISTI OSSIA A COSTITUENTI

ASSOCIAZIONE ARTICOLO 53 - SALVATORE SCOCA – MEUCCIO RUINI
PER ATTUARE LA COSTITUZIONE – CENTRO STUDI E RICERCHE ATTI DELLA COSTITUENTE
FIRENZE
QUESTA LA VERA DELEGA FISCALE, in attuazione degli articoli 2 (sulla solidarietà sociale) e 3 (per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale) e gli altri che prescrivono i diritti sociali collettivi oltre all'articolo 9 per un nuovo tipo di sviluppo in senso ecologico.VOTATA ALL’UNANIMITA’ DALL’ASSEMBLEA COSTITUENTE, il 23 maggio 1947, PER I FUTURI LEGISLATORI E MAI REALIZZATA!
PREMESSA
  I Costituenti, dopo 20 anni di fascismo dove la PERSONA UMANA venne sistematicamente violentata e un partito si fece stato, decisero di mettere al CENTRO la PERSONA UMANA e la comunità che si fa Stato al suo servizio (1a sottocommissione Assemblea Costituente del 10 settebre1946) 
Anche nel nuovo sistema tributario la PERSONA UMANA venne messa AL CENTRO con la sua reale vita economica fatta di ricavi e di spese.
ART.53 COSTITUZIONE: tutti, anche gli stranieri delle multinazionali, concorrono alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.
RELAZIONE INTRODUTTIVA On. le SALVATORE SCOCA
a nome di tutti i partiti presenti in Assemblea Costituente il 23 maggio 1947
Ecco di progressività,prescritto per i legislatori ordinari, illustrato a nome di tutti i partiti,dall'unico ad averne diritto: il relatore On.le Salvatore Scoca !!
“ On.le Colleghi, in questo nostro progetto di Costituzione si è trattato di molte cose anche in modo analitco mentre viceversa vi era soltanto un accenno alla materia finanziaria. Materia che, sempre più, acquista un aspetto molto importante e che tocca tutti in misura sempre più notevole.
Il nostro sistema tributario è informato sostanzialmente alla regola della proporzionalità. I tributi indiretti, gravanti sui consumi,attuano una progressività a rovescio e pesano maggiormente sulle classi meno abbienti. Il che costituisce una grave ingiustizia sociale che va eliminata con una radicale, meditata e seria riforma tributaria.
La regola della progressività deve essere effettivamente operante.
Ho sempre pensato che chi ha 10.000 lire di reddito e paga una aliquota del 10%,si troverà con 9.000 lire da impiegare per i suoi bisogni privati, mentre chi ha 100.000 lire ,dopo avere pagato l'imposta del 10% si troverà con una disponibilità di 90.000 lire. E' ovvio che per pagare l'imposta il 1° contribuente sopporta un sacrificio di gran lunga maggiore del 2° contribuente e che sarebbe equo alleggerire l'aggravio e rendere un po' meno leggero quello del 2°! Si può discutere sulla misura della progressività non sul principio!
Ecco il principo di capacità contributiva.
“Non si può negare che il cittadino, prima di essere chiamato a corrispondere una quota parte della sua ricchezza allo Stato, per la soddisfazione dei bisogni pubblici, deve soddisfare i bisogni elementari di vita suoi propri e di coloro ai quali, per obbligo morale e giuridico, deve provvedere.

Da ciò discende la necessità della esclusione dei redditi minimi dalla imposizione;
minimi che lo Stato ha interesse a tenere sufficientemente elevati, per consentire il miglioramento delle condizioni di vita delle classi meno abbienti, che contribuisce al miglioramento morale e fisico delle stesse ed in definitiva anche all'aumento della loro capacità produttiva.
Da ciò discende pure che debbono essere tenuti in opportuna considerazione i carichi di famiglia del contribuente.Sono questi carichi economici, che caratterizzano quella capacità contributiva, che l’articolo concordato pone a base dalla imposizione”.
“Se esaminiamo la nostra legislatura accanto alle normali leggi d’imposta ci sono eccezioni, troppe differenze di trattamento tra classi di cittadini ed altre classi, tra varie categorie di contribuenti, lesive dei principi di uguaglianza sancito e di solidarietà sociale presenti in questa prima parte di Costituzione. Queste gravi mende della nostra legislazione vanno eliminate con una radicale riforma del nostro sistema tributario”. Dai 2 commi si evince:
1°) l'oggetto dell'imposizione è la capacità contributiva e non il reddito: redditi globali comunque conseguiti con deduzione delle spese primarie e sociali che non rappresentino un lusso.
2°) la progressività dell'imposizione deve riguardare l'insieme dei tributi pagati allo Stato ( IVA e IRPEF). Per cui l'IVA deve essere resa progressiva in rapporto alla capacità contributiva!
Noi abbiamo una Vera Patrimoniale regressiva sul reddito rappresentata dall'80% di tributi sul prezzo dei prodotti petroliferi che da un gettito annuo di circa 45/50 miliardi! Sulla benzina o gasolio ed altro questo 80% è pagato in parti uguali sia dal “ ferrarista” che dal “pandista”. Solo questo dimostra senza possibilità di contestazione che l'attuale sistema tributario è in evidente contrasto con gli articoli 2 ,3 e 53 della Costituzione! La non applicazione dell'articolo 53 provoca una mancato gettito di 260 miliardi annui

Art.2) Per applicare e realizzare, in modo strutturale, questi precetti Costituzionali e gli articoli 2 ( per il precetto di solidarietà sociale) ed il 3 (per il precetto di uguaglianza)
Si impongono i seguenti decreti attuativi alla delega fiscale
Per le persone fisiche:
1°) l'obbligo della determinazione della Capacità Contributiva Effettiva per tutti i cittadini contribuenti così come segue:
A) Somma di tutti i redditi effettivi comunque conseguiti e deduzione di tutte le spese, comprensive di IVA, primarie e sociali che non rappresentino un lusso.
B) Sulla differenza dei due importi si applicano le aliquote Irpef come da legge 825/71 in modo da recuperare gli effetti regressivi di IVA ed Accise riportandoli a criteri di progressività.
2°) l’abrogazione delle leggi applicative degli studi di settore e dei regimi forfettari,
3°) il passaggio per tutti e tutte ad un unico regime fiscale basato sull’Irpef.
4°) L’abolizione dell’ IMU della TASI e della TARI
Questa DELEGA FISCALE avrà lo scopo, eliminando l'elusione fiscale e la sua conseguente evasione, di effettuare una perequazione/redistribuzione dell'attuale carico fiscale dalle fasce sociali medio/alte a favore di quelle medio/basse, con automatica redistribuzione dell'attuale reddito a favore di queste ultime nella misura di 2500/3000 euro annui.
Con l’entrata in vigore del Diritto Costituzionale alla deducibilità di tutte quelle spese primarie e sociali, che non rappresentano un lusso, vengono abolite tutte le normative di legge che consentono le “agevolazioni fiscali” che corrispondono a circa 260 miliardi annui.( 40 per le deduzioni, oggi consentite, dal reddito lordo sottoposto a Irpef e 220 di “agevolazioni” alle imprese).
La deducibilità delle spese citate dai redditi lordi comunque conseguiti compresi tutti i tipi di rendite, cedolari secche sia da affitti che da capitale, avrà l'effetto di fare emergere tutto il sommerso che tra IVA, Irpef e contributi previdenziali ammonta a 450/500 miliardi annui per un importo di mancato gettito di circa 260 miliardi.
Questo importo ci farà avere un saldo attivo di circa 160 miliardi recuperati dall’evasione fiscale legalizzata dalle leggi: 600/71,917/86,331/93 ed altre ancora. Ancora altri 30 dall’inserimento di tutti i tipi di rendite nella capacità contributiva e sottoposti a progressività, che sommati a quei 260 miliardi avremo 450 miliardi per realizzare:
gli articoli della Costituzione che garantiscano in modo strutturale, il lavoro, uno stipendio dignitoso per tutti, una pensione dignitosa per tutti, il diritto all’istruzione pubblica per tutti e in particolare per chi ne ha più bisogno in modo da garantire le pari opportunità, per la sanità pubblica per tutti, per un nuovo tipo di sviluppo che applichi l’articolo 9 della Costituzione per la difesa e lo sviluppo del territorio, per la ricerca scientifica, per la valorizzazione dei beni ambientali ed artistici e tutto quanto previsto dal programma economico scritto da Madri e Padri Costituenti. La riduzione reale del debito pubblico e i relativi interessi che, così, diventeranno parte attiva nell’economia reale. Vengono abrogate, in toto, tutte le leggi in contrasto con i criteri direttivi della presente legge delega.
Per le persone giuridiche ossia per le imprese per gli azionisti delle SPA e delle Multinazionali
introduzione del sistema analitico/deduttivo/sistematico
1°) Somma analitica, resa tale da tutte le fatture sia di vendita che per qualsiasi tipo di acquisti, di tutti i ricavi e di tutte le spese effettuate per la produzione del reddito. La differenza tra i due importi totali è il reddito d’Impresa al quale si applica un 1% per i redditi minori e a crescere per quelli maggiori sempre dell’1% fino a un massimo del 10% per il SSN, eliminando così l’Irap, e un 1% per la TARI. Il rimanente corrisponderà al reddito personale che sarà sottoposto ai 2 commi citati dell’articolo 53 della Costituzione.
2°) Il versamento dell’IVA avverrà per cassa e non per competenza.
3°) vengono abrogate tutte le altre imposizioni/agevolazioni tributarie.
Associazione Articolo 53 – Salvatore Scoca – Meuccio Ruini- Per attuare la Costituzione

ESEMPIO APPLICATIVO DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA!
Da un articolo apparso su Repubblica di Firenze il 12 marzo 2013
COSTRUTTORI SI SCORDANO DI DICHIARARE AL FISCO I RICAVI. TRADITI DAI LORO CLIENTI!
Questo articolo di Repubblica mette in evidenza come la capacità contributiva( redditi globali e deduzione delle spese primarie e sociali) sia lo strumento per evitare l'evasione fiscale permessa dai redditi forfetari resi tali da studi di settore e forfetini ( leggi 600/73,917/86,331/93 ed altre ancora)
E' accaduto che i clienti dei costruttori hanno portato in deduzione le spese per le loro ristrutturazioni edilizie ed i costruttori non hanno denunciato questi ricavi. l'Agenzia delle Entrate di Firenze ha potuto fare il controllo incrociato ed ha accertato un maggiore imponibile di 11 milioni! La deduzione delle spese, comprensive di IVA, rende questa progressiva in rapporto alla capacita contributiva del singolo contribuente e fa emergere un sommerso pari a circa 450/500 miliardi per un mancato gettito di 260 miliardi tra IVA-IRPEF e Contributi previdenziali!
ESEMPIO DI CAPACITA' CONTRIBUTIVA E DI PROGRESSIVITA' COSTITUZIONALE.
ESEMPIO DI CANONE D’AFFITTO COSTITUZIONALE
Per rendere meglio l’idea di come le capacità contributive aumentino e diminuiscono nella vita economica quotidiana vediamo questo esempio.
(Anno 2013)
Il reddito complessivo di due compagni di lavoro ANTONIO e ROBERTO è di euro 40.000, ed avendo lo stesso stipendio di euro 20.000 pagano di Irpef al netto delle detrazioni Euro 4.600, ciascuno, con aliquota del 23%.
Il gettito fiscale totale è di euro 9.200.
Però c’è un particolare: ROBERTO affitta a ANTONIO un appartamento
per 10.000 euro l’anno a “nero” e quindi ROBERTO non addizionandoli ai 20.000 euro del suo stipendio non paga le tasse sul reddito complessivo di 30.000 euro e su quei 10.000 euro le tasse continua a pagarle ANTONIO.
Anno 2014: Il reddito complessivo è sempre di euro 40.000:2=euro 20.000
Il governo e i partiti che lo sostengono, prendono coscienza delle volontà dei nostri PADRI COSTITUENTI, e decidono di accertare i “redditi personali globali effettivi e la capacità contributiva nella consistenza effettiva” ( On.le SCOCA/ RUINI Ass. Costituente 23/05/1947) e decidono la deducibilità degli importi degli affitti, sono una spesa primaria, dal reddito lordo per cui ANTONIO chiede a ROBERTO la relativa documentazione per poter dedurre dal reddito l’importo dell’affitto e ROBERTO seppure a malincuore deve rilasciare la documentazione del pagamento di 10.000 euro dell’affitto ad ANTONIO addizionandoli ai 20.000 euro. Cosa succede a livello fiscale? Lo stato ci rimette?
Verifichiamo ciò che anche un bambino di terza elementare può calcolare.
1)ROBERTO aumenta il suo reddito e la sua capacità contributiva (o reddito imponibile) di euro 10.000!!! ANTONIO automaticamente riduce la sua capacità contributiva per la spesa dell’affitto di euro 10.000!!!
2)ROBERTO pagherà l’IRPEF su questo reddito ( EURO 20.000 + 10.000 per l’affitto = euro 30.000) con le seguenti aliquote:
Applicando il principio Costituzionale della progressività sul secondo scaglione di reddito (euro 10.000) pagherà con una aliquota maggiore.
Per i primi 20.000 euro con aliquota del 23% = euro 4.600 di IRPEF
sui secondi 10.000 euro con aliquota del 29% = euro 2.900 di IRPEF
totale = euro 30.000 totale = euro 7.500 di IRPEF
ANTONIO pagherà su questo reddito e con la seguente aliquota:
(euro 20.000 – euro 10.000 dati a Roberto per l’affitto = euro 10.000).
Sui 10.000 euro che gli sono rimasti per il principio della
progressività Costituzionale pagherà con una aliquota inferiore:
euro 10.000 con aliquota del 20% = euro 2.000 di IRPEF
gettito totale: ROBERTO paga euro 7.500 invece di euro 4.600
ANTONIO paga euro 2.000 invece di euro 4.600
totale euro 7.500 + 2.000 = euro 9.500 invece di euro 9.200
Maggiore gettito per lo Stato = euro 300
Così abbiamo rispettato i 2 commi dell’articolo 53 della Costituzione ed Antonio non paga l’ IRPEF, su quei 10.000 euro, per Roberto.

Le aliquote sono quelle in vigore ma, con un governo riformista possono essere anche più progressive in modo che rappresentino la “spina dorsale” prevista dai nostri Padri E MADRI Costituenti.
Come sopra dimostrato, applicando il criterio della capacità contributiva e della progressività dell’intero sistema tributario voluto dai nostri PADRI COSTITUENTI avremo; uguaglianza di diritti per tutti i contribuenti, equità fiscale e sociale, e finalmente non solo la solidarietà fra poveri ma anche quella dall’alto verso il basso!!!!!!!!!!!!!
Avremo le risorse finanziarie per “rimuovere gli ostacoli di cui all’articolo 3 della Costituzione” avendo coniugato gli artt. 2/3 e seguenti della COSTITUZIONE con l’art. 53. Gli articoli dei diritti e doveri sociali.
N.B. Attuando questo sistema di calcolo della capacità contributiva e della progressività dell’insieme di tutti i tributi (IRPEF/IVA e tutti gli altri) voluto dai nostri Padri e Madri Costituenti non solo, finalmente, entreremo nella legalità ma finirà la contrapposizione fra lavoratori dipendenti, pensionati e lavoratori indipendenti !!!)
(Una volta certificate tutte le spese automaticamente emergono tutti i redditi e niente da tassare potrà sfuggire)
P:S: Non facciamoci rendere difficili, le cose semplici, dai “DOTTI ”!!!!!
ASSOCIAZIONE ARTICOLO 53
PER ATTUARE LA COSTITUZIONE
CENTRO RICERCHE E STUDI ATTI DELLA COSTITUENTE
FIRENZE
STUDI PER IL VENTESIMO ANNIVERSARIO DELL’ASSEMBLEA COSTITUENTE
Dal 3° volume sui rapporti economici e sociali edito da Vallecchi anno 1968
Commento di GAETANO STAMMATI
“Il principio di uguaglianza obbliga il legislatore ordinario a disciplinare le situazione uguali in modo uguali e necessariamente si estende pure alle leggi fiscali.
Il principio di uguaglianza, pur non limitando le politiche del legislatore,
esige che esso sia perseguito e vieta quindi ogni disparità di trattamento. I principi Costituzionali della capacità contributiva e della progressività del sistema tributario nel suo insieme, ovviamente, sono principi di generale applicazione, e solo dimostrando che per taluni casi e per talune categorie si sia ad essi derogato si potrà dimostrare la conseguente inosservanza del precetto dell’art. 3 della COSTITUZIONE.
La scelta della dichiarazione annuale unica ed analitica dei redditi è lo
strumento tecnico essenziale per accertare il reddito effettivo e per introdurre nel nostro ordinamento l’imposta generale, personale e progressiva sul reddito ( come dicevano gli On.li SCOCA/RUINI Ass. Costituente 23 maggio 1947), in contrapposizione al reddito “ordinario” o convenzionale che manda esenti da imposta eventuali incrementi di reddito favorendo i sopraprofitti e penalizzando i redditi inferiori.
( PROPRIO COME AVVIENE OGGI CON GLI STUDI DI SETTORE, FORFETINO E CON LE VARIE TASSAZIONI SEPARATE PER GLI AZIONISTI n.d.r.).
La scelta del reddito effettivo come oggetto dell’imposizione risponde al desiderio di evitare salti di imposta od eccessi d’imposizione. Dovendosi procedere all’identificazione del reddito effettivo si rende necessario sostituire il procedimento sintetico/induttivo ( causa principale di una enorme evasione fiscale) con il procedimento analitico/deduttivo/sistematico, ripudiando, ( come si legge nella relazione ministeriale del VANONI alla legge del 1951) <<quel largo empirismo>> ( superficialità dovuta a scarsa cognizione tecnica e scientifica- dizionario Devoto Oli n.d.r.) dominante allora, ed oggi, nella nostra prassi fiscale.
Le procedure di accertamento che l’IVA, COME DIMOSTRA L'ARTICOLO DI REPUBBLICA SOPRA COTATO, richiede possono servire di base o addirittura di preparazione a quelle richieste per l’imposta sul reddito globale personale”!
( Proprio come indica il precetto Costituzionale - On.li SCOCA /RUINI /GRIECO/ LACONI/CASTELLI/CORBINO/MEDA ed altri. Assemblea Costituente 23 maggio 1947).
A NOME DEL CENTRO STUDI ASSOCIAZIONE ARTICOLO 53
TORELLI ROBERTO





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