Ultimi articoli nella sezione

08/12/2015
COP21, secondo round
di Lorenzo Ciccarese
03/12/2015
Lavoro, la fotografia impietosa dell'Istat
di Marta Fana
01/12/2015
La crisi dell’università italiana
di Francesco Sinopoli
01/12/2015
Parigi, una guerra a pezzi
di Emilio Molinari
01/12/2015
Non ho l'età
di Loris Campetti
30/11/2015
La sfida del clima
di Gianni Silvestrini
30/11/2015
Il governo Renzi "salva" quattro istituti di credito
di Vincenzo Comito
alter
capitali
italie
globi

Il diritto del lavoro torna al Medioevo

20/12/2011

L’articolo 8 sui “contratti di prossimità” legalizza un dumping sociale perché nega i limiti della contrattazione nazionale. Una norma da cancellare

Storicamente, le principali fonti regolative in materia sindacale e del lavoro sono il contratto collettivo e la legge. Ma non sono equi-ordinate. Anzi, l’omologazione del contratto collettivo alla legge è un privilegio oneroso, perché la concessione a privati di un potere para-legislativo presuppone che lo Stato ne abbia predeterminato condizioni e forme d’esercizio. Infatti, per quanto la coesistenza di contratti collettivi plurimi, nel senso di: stipulati da sindacati-associazioni in concorrenza tra loro e applicabili ai soli iscritti, sia un corollario del principio di libertà sindacale che intendevano riaffermare in polemica col regime fascista, i padri costituenti pensavano che il sindacato che contratta per i soli iscritti fosse figlio di un dio minore. Per questo non lo posero al centro del dibattito costituente: la loro preferenza andava al sindacato dei lavoratori in quanto tali.

Il sindacato degli iscritti entra in scena più tardi, una volta consumatasi la rottura della Cgil, ma resterà ai margini di un’esperienza virtuosamente segnata dall’unità d’azione, nonostante saltuari black-out. E questa è la prova migliore che la sindrome universalista del sindacato appartiene più alla storia che all’ideologia. “La bipolarità del sindacato come libero soggetto di autotutela in una sfera di diritto privato e, al tempo stesso, come soggetto di una funzione pubblica è presente nella stessa Costituzione”. Parola di padre costituente: parola di Vittorio Foa.

Viceversa, i sindacati del dopo-costituzione hanno imboccato risolutamente la strada della privatizzazione integrale ed hanno imparato a percorrerla con la perizia di un equilibrista sul filo. Un giorno, però, cedendo ad un rigurgito di pragmatismo permissivo completamente avulso dal disegno costituzionale, il Parlamento ha confezionato una nuova tipologia di contratti collettivi: i contratti “di prossimità”.

Si tratta di accordi sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, oppure dalle loro rappresentanze operanti in azienda, e muniti di efficacia ultra partes (ossia, nei confronti di tutti i lavoratori interessati) se approvati sulla base di un criterio maggioritario. Questi accordi possono definire norme finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, all’emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività. Le norme, riconducibili all’anodina nozione di “specifiche intese”, possono riguardare la generalità delle materie tradizionalmente oggetto di regolazione a livello legislativo e/o a livello di contrattazione nazionale e, stante l’indeterminatezza della loro portata, hanno l’attitudine a modificare in peius l’intera normativa preesistente.

Ecco, in rapida sintesi, il contenuto dell’art. 8 della legge 148/2011 che ha ratificato il decreto di ferragosto. Una norma da cancellare. Perché il meccanismo mediante il quale la contrattazione collettiva produce effetti vincolanti erga omnes non può essere manomesso: può essere soltanto attuato o sostituito con le procedure costituzionalmente previste. Perché la contrattazione nazionale di categoria, ove vengono fissati i minimi di trattamento economico e normativo dei lavoratori di una determinata categoria professionale, è uno strumento costituzionalizzato e dunque il legislatore ordinario non può affossarlo se non calpestando il principio d’eguaglianza. Perché la funzione della contrattazione collettiva decentrata risulta radicalmente cambiata. Prima produceva una spinta propulsiva in ambiti spazio-temporali circoscritti che la contrattazione nazionale e non di rado la legge (come è accaduto con lo statuto dei lavoratori) s’incaricavano di allargare; adesso produce una spinta in direzione contraria, legalizzando un domestico dumping sociale perché moltiplica i particolarismi regolativi indipendentemente dai limiti fissati dalla contrattazione nazionale e dalla stessa legge. Adesso, quindi, si sono aperti gli scenari del Medioevo prossimo venturo del diritto del lavoro nell’ampia misura in cui è dato prevederne la perdita di unitarietà e coerenza a causa di un’incontrollabile disseminazione di deroghe localistiche d’incerta giustificazione.

Nel 1997, un rinomato sociologo aveva dato alle stampe un libro dove si racconta che il ‘900 era il secolo del lavoro. Qualche anno prima, il decano dei giuristi del lavoro italiani aveva scritto: quello del lavoro è il diritto del secolo. Poi, è arrivato un uomo politico il quale, avendo saputo che (secondo Eric J. Hobsbawm) il XX secolo si distingue dai precedenti antitutto perché è un secolo breve, si è messo in testa che il diritto del lavoro non può non fare la fine del suo secolo: cominciato tardi, è finito presto. Così, il Parlamento ha approvato una norma che concede ai privati la licenza di distruggere il diritto del lavoro inteso come corpus normativo con una propria organicità e principi fondativi propri dentro un quadro di valori che ne definiscono l’identità.

Sembra un malinconico apologo d’intonazione fiabesca. Invece, è realmente accaduto che la Repubblica abbia spalancato le porte alla contrattazione “di prossimità”, per usare la leziosaggine linguistica che annuncia il suicidio assistito del diritto del lavoro.
Approssimativa per quanto attiene alla selezione delle rappresentanze collettive legittimate a negoziare gli sbreghi ordinamentali e alla latitudine del potere derogatorio di cui dispongono, la norma subordina l’efficacia dei negoziati ad una condizione formulata con stile oracolare: essi vincolano tutto il personale delle unità produttive cui si riferiscono, qualora siano approvati “sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze”. Come dire che il neo-logismo legale introduce una figura di contratto collettivo che ha le caratteristiche di un rudimentale ordigno esplosivo di cui chiunque ne abbia interesse può servirsi per far saltare i più svariati vincoli nell’uso della forza lavoro coi più svariati pretesti, il più emblematico dei quali – nella situazione di crisi in cui si è avvitato il paese – è la crescente difficoltà di trovare o non perdere lavoro se non rinunciando a diritti risalenti a stagioni in cui i rapporti di forza erano meno squilibrati.

Quindi, non è da visionari immaginare che il diritto del lavoro novecentesco morirà per sfinimento, spossato da uno stillicidio di modifiche. Più o meno profonde, più o meno sanguinose. Come le banderillas. Che non infliggono al toro ferite letali, ma segnano egualmente l’inizio della sua fine. Sia pure senza l’emozionante epos delle competizioni nell’arena; ma soltanto con la brutale banalità degli episodi di violenza.

Vero è che le deroghe peggiorative devono essere finalizzate al raggiungimento di obiettivi indicati ex lege e il giudice le può invalidare sotto questo profilo. Tuttavia, ciò che impensierisce è non tanto la difficoltà della verifica giudiziaria quanto piuttosto la realistica previsione che un gran numero di accordi derogatori non avrà risonanza mediatica: resteranno nascosti dal clima omertoso che si forma tutte le volte che la lesione della dignità accomuna vinti e vincitori, perché la vergogna di chi trae profitto da pressioni ricattatorie spesso non è inferiore a quella di chi ne è vittima.

Vero è che l’intervento legislativo solleva, come già detto, fondati sospetti d’incostituzionalità e si può dare per scontato che l’Alta Corte non mancherà di censurarlo. Ma non si sa quando. Bisognerà aspettare che un giudice ordini la rimessione degli atti processuali alla Corte e l’attesa non potrà essere breve. Infine, è del pari vero che è già stata promossa un’iniziativa referendaria per l’abrogazione della norma-capestro. Tuttavia, anch’essa ha tempi lunghi. Nella migliore delle ipotesi, non si voterà prima di un paio di anni e intanto i veleni avranno modo d’infiltrarsi nel terreno inquinando le falde più sotterranee del diritto del lavoro.

Per adesso, si sa che l’unica reazione di protesta collettiva organizzata dalla Cgil contro la sguaiata penalizzazione del mondo del lavoro ha irritato settori dell’opposizione politica ed è stata giudicata “demenziale” nello stesso mondo sindacale. Quindi, è difficile dire se la coazione a subire – che è stato ed è tuttora l’atteggiamento dominante – comporti più dissenso o cinico fatalismo che condivisione. Significativo in proposito è che i soggetti firmatari dell’intesa interconfederale del 28 giugno abbiano successivamente concordato di astenersi dal valutare positivamente la possibilità di rimuovere dall’ordinamento la scelleratezza legislativa. Si sono limitati a convenire tra loro sull’inopportunità di darne applicazione. Come dire che, a loro avviso, non c’è la necessità di bonificare l’ordinamento: hanno ritenuto bastevole dichiarare che – per quanto li riguarda – il dispositivo legale è tamquam non esset. Però, è falso che lo abbiano sterilizzato, come si sono affrettati a comunicare. L’autobomba rimane lì dove l’ha messa il legislatore e, poiché qualche temerario può farla esplodere da un momento all’altro, non si riesce a capire se la cosa non li preoccupi perché sono sicuri che i valori-base dell’ordinamento costituzionale non subiranno guasti irreparabili o perché non sono più sicuri che essi siano ancora difendibili.

Si può capire che la Confindustria non se la sia sentita di rifiutare una norma che regala agli imprenditori una posizione di forza. Meno comprensibile, e a fortiori meno giustificabile, è la cautela delle altre confederazioni. Un’attenuante può averla solo la Cgil, perché temeva di spezzare il circuito negoziale ove era stata appena riammessa rompendo l’isolamento in cui era finita con la complicità delle organizzazioni rivali, sotto la regia del ministro del Lavoro. Ma l’atteggiamento dimesso del più grande sindacato italiano induce a ritenere che il club dell’unità d’azione sindacale cui si riconosce la paternità del sistema di relazioni collettive invalso nel dopo-Costituzione si sia ricostituito con motivazioni che non vanno al di là di una moderata stabilizzazione: se Confindustria, Cisl e Uil che fino all’altro ieri sollecitavano l’esclusione della Cgil dai tavoli delle trattative hanno voluto glissare sull’art. 8, è perché erano stati messi al corrente che qualcuno del Palazzo lo stava scrivendo e avevano furbescamente abbozzato.

Ma, allora, vien proprio voglia di dire che l’art. 8 va rimosso perché simboleggia l’approdo conclusivo della tendenza di lungo periodo a privatizzare il diritto sindacale e del lavoro; una tendenza che ha smarrito per strada l’unico, vero obiettivo che la giustificava: cercare fuori della Costituzione ciò che nella Costituzione è già scritto. Vien voglia di ridisegnare l’orizzonte di senso delle scelte che bisogna compiere per uscire dalla ragnatela del non-detto, delle ambiguità, delle collusioni. Vien voglia insomma di ripensare l’opzione di decostituzionalizzare lo sviluppo del diritto sindacale e del lavoro: non per demonizzarla, bensì per smettere di mitizzarla e tornare a contestualizzarla; come da tempo non si fa più ed è una sciagura, perché si è perso di vista che le originarie motivazioni della scelta avevano natura prevalentemente strumentale.

Nei fatti, e quasi senza volerlo, a furia di sostenere che il lavoro, come il sindacato che lo rappresenta, avrebbe dovuto rompere irreversibilmente i legami col diritto pubblico per tornare a sfruttare il formidabile giacimento di risorse esistente nel sottosuolo del diritto dei privati di cui, secondo una narrazione diventata in fretta una leggenda metropolitana, si sarebbe giovato in epoca prefascista, un poco alla volta si è finito per alterare la stessa ragion d’essere, in un regime di democrazia costituzionale, del sistema delle fonti collettive di produzione normativa in materia di lavoro dipendente. Questa è la questione del momento ed è da qui che bisogna ripartire. Ma il nuovo inizio avrà una fine precoce senza la disponibilità a rivisitare la concezione cui aderivano i padri costituenti. È la concezione che, ravvisando nella bipolarità genetica del sindacato più una risorsa che un’anomalia, attribuisce ai prodotti dell’autonomia collettiva una dimensione normativa in bilico tra privato-contrattuale e pubblico-statuale, perché permette di soddisfare l’esigenza di tutelare i diritti degli individui con riguardo non tanto alla loro eventuale veste di iscritti ad un sindacato quanto piuttosto a quella – che di fatto non possono dismettere – di destinatari finali degli effetti dell’azione sindacale. È la concezione che fa della contrattazione collettiva con efficacia generale il vettore principale dell’istanza egualitaria che percorre il mondo del lavoro dalle origini.

Ripartire dalla premessa che all’inattuazione costituzionale si arrivò più per calcoli di convenienza che per autentica convinzione renderebbe evidente che il suo protrarsi non è altro che il retaggio residuo della guerra fredda che aveva spaccato in due il mondo e l’esangue immagine dell’ormai anacronistica conventio ad excludendum su cui si è retta la Repubblica dei partiti fino al crollo del Muro di Berlino. Dopotutto, una libertà senza regole condivise è una finta libertà. Infatti, non ha aiutato il sindacato del dopo-Costituzione a crescere come si aspettavano quanti giudicavano necessario assegnare ad un movimento sindacale che, come il nostro, aveva enormi ritardi da colmare quanto ad esperienza di libertà, la chance di costruirsi la sua il più lontano possibile da schemi regolativi prefabbricati. Nessuno è così sprovveduto da trascurare che quello che intercorre tra il giorno dell’approvazione della Costituzione ed il giorno della sua attuazione non è un periodo che possa essere ignorato, quasi fosse una parentesi chiusa la quale si torna alla purezza delle origini. Però, nessuno può negare che l’esperienza nel frattempo maturata può servire per elaborare correzioni di un itinerario scelto faute de mieux.

tratto da eguaglianza e libertà, rivista di critica sociale

La riproduzione di questo articolo è autorizzata a condizione che sia citata la fonte: old.sbilanciamoci.info.
Vuoi contribuire a sbilanciamoci.info? Clicca qui

Commenti

eZ Publish™ copyright © 1999-2015 eZ Systems AS