Le nuove regole della riforma Fornero sono frutto di una buona intenzione. Che però rischia di avere risultati mediocri, poiché resta ampio spazio per comportamenti furbeschi e abusi. Una guida ragionata alle nuove norme per tutelare la lavoratrice incinta
Il 27 giugno scorso, ricorrendo ancora a 4 voti di fiducia, la camera ha approvato in via definitiva la legge di riforma del mercato del lavoro. In un pezzetto della legge (art. 4, commi 16-23) viene dettata una nuova disciplina delle dimissioni dei lavoratori. Il ministro del lavoro ha dunque mantenuto l’impegno di introdurre norme dirette a contrastare il diffuso illecito delle dimissioni in bianco (senza data, sottoscritte dal lavoratore al momento dell’assunzione o durante lo svolgimento del rapporto e “completate” poi dal datore di lavoro nel momento in cui decide di risolvere il contratto), di cui sono vittime soprattutto le lavoratrici; peccato che nella redazione delle norme parte di quell’impegno si sia in parte smarrito, avendo gli estensori perso di vista l’obiettivo fondamentale di una disciplina di contrasto alle dimissioni in bianco. L’obiettivo è (o dovrebbe essere) la garanzia che le dimissioni siano frutto di una libera scelta, la cui manifestazione avviene nel momento in cui la volontà si è effettivamente formata. Ma se il legislatore si preoccupa troppo di controbilanciare i limiti all’abuso, mettendo il datore di lavoro al riparo da eventuali comportamenti “furbeschi” del lavoratore, il risultato è quello di dettare una disciplina debole e non difficilmente aggirabile dal datore di lavoro, che per definizione è il più furbo dei due.
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