Alla fine eccolo, il contratto. E' nell'allegato che potete scaricare dal sito di Altreconomia.
Persino la Corte dei Conti aveva lamentato il fatto che la scrittura privata tra il ministero della Salute e la multinazionale farmaceutica Novartis fosse di fatto coperta da segreto. Non solo, sempre la Corte dei Conti aveva parlato di condizioni troppo favorecoli a Novartis, fra i quali l'assenza di penali, l'acquisizione da parte del ministero dei rischi e il risarcimento alla multinazionale per eventuali perdite (vedi allegato).
Oggi possiamo leggere il contenuto di questo contratto, pur se con non pochi omissis.
La scrittura risale al 21 agosto 2009, ed è firmata dal direttore generale del ministero, Fabrizio Oleari, e dall'amministratore delegato di Novartis Vaccines, Francesco Gulli.
Nel testo, si regolamento l'acquisto diretto di 24 milioni di dosi di vaccino. Costo: 184 milioni di euro, iva inclusa.
Tra i tanti punti dell'accordo, elenchiamo quelli che ci sembrano più salienti:
- art. 1: vengono definiti i cosiddetti "sforzi commercialmente ragionevoli" attorno ai quali ruota l'intero contratto; Novartis è sì obbligata a produrre e a rispettare il contratto ma solo fino a quando ciò sia "ragionevole". Se ci riesce bene; altrimenti lo Stato paga ugualmente: vedi 3.1;
- art. 2.2 e 2.7: Il ministero riconosce di non acquisire alcun diritto sui marchi commerciali e Novartis non concede alcuna licenza sui diritti di proprietà intellettuale; il ministero non è altresì autorizzato ad apportare modifiche alla confezione né a oscurare marchi su di essa;
- art. 3.3: qualora il ministero si trovi nell'impossibilità a ritirare il prodotto Novartis potrà rivenderlo ad altri clienti o fatturare al ministero quanto non ritirato, con la possibilità di rivenderlo comunque dopo 90 giorni;
- art. 4.2, 4.3, 4.5: la responsabilità di Novartis è limitata al difetto di fabbricazione: escluso il danno di altro tipo derivante dalla semplice assunzione del vaccino;
- art. 4.6: il ministero è tenuto a indennizzare Novartis in conseguenza di danni provocati dal vaccino, salvo ove tali danni siano provocati da un difetto di fabbricazione;
- art. 5.2 e 5.5: il prezzo per ciascuna dose di vaccino è pari a 7 euro. Totale: 168 milioni di euro più iva. Il ministero dovrà pagare entro 60 giorni dall'emissione della fattura, su un conto corrente del Monte dei Paschi di Siena;
- art. 8.3: le cause di "forza maggiore" che limitano le responsabilità di Novartis vengono estese a situazioni che dovrebbero invece essere garantite da Novartis, come "epidemie e pandemie", "atti di qualsiasi autorità pubblica", "atti di enti sopranazionali (ivi compreso l'Oms");
- art. 9.3: nel caso in cui il vaccino non sia consegnato per mancato ottenimento dell'autorizzazzione all'immisione al commercio e/o di prove cliniche positive, il ministero riconosce forfettariamente a Novartis a titolo di partecipazione ai costi la cifra (al netto dell'Iva) di 24 milioni di euro;
- art. 10.1: le parti si impegnano a mantenere assoluto riserbo sulle informazioni riservate;